Le nuove regole della Dichiarazione di successione online 2019

La successione ereditaria costituisce un fenomeno (fattispecie) giuridico che si risolve nel  trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto defunto  (tecnicamente “de cuius“) ai suoi successori legittimi e/o testamentari.

Per patrimonio ereditario si intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili che fanno capo al defunto al momento della sua morte.

Esistono due tipi di successione:

  • successione testamentaria, quando è regolata da un testamento;
  • successione legittima, quando è disciplinata esclusivamente dalla legge.

Nel caso esista un testamento, ma non disciplini l’intera successione, la stessa sarà mista: in parte testamentaria e in parte legittima.

A  favore di determinati soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso  il diritto ad una quota di eredità, anche contro un’eventuale diversa designazione testamentaria.

Questo diritto alla quota di legittima configura un limite alla stessa autonomia testamentaria, riportando il fenomeno successorio nell’alveo della successione necessaria.

Successibili, legittimari ed eredi legittimi

Nella successione legittima la legge individua 5 categorie di soggetti che possono diventare eredi, cosiddetti successibili:

  1. il coniuge
  2. i discendenti
  3. gli ascendenti
  4. i collaterali;
  5. gli altri parenti e lo Stato

La devoluzione a tali soggetti segue le regole dettate dagli artt. 565 e successivi del Codice civile.

Nella categoria dei successibili si individuano i legittimari, ossia: il coniuge, i discendenti (ossia i figli) ed, in caso di mancanza di figli, agli ascendenti (genitori), e gli eredi legittimi, che verranno alla successione solamente in mancanza dei legittimari: collaterali, altri parenti sino al sesto grado ed, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione.

La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione è un importante adempimento posto a carico degli eredi chiamati all’eredità da effettuarsi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.

La dichiarazione può essere presentata:

Come si presenta la dichiarazione di successione

Secondo le nuove regole, la dichiarazione di successione con la relativa domanda di voltura catastale, con riferimento alle successioni aperte successivamente al 3 ottobre 2006, deve essere presentata per via telematica. Infatti l’uso del modello cartaceo era consentito fino al 31 dicembre 2018.

Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006, è necessario comunque utilizzare le vecchie regole con la compilazione del Modello 4. Anche per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una precedente dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione.

Chi deve presentare la dichiarazione di successione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (purché non vi abbiano espressamente rinunciato o – non essendo nel possesso dei beni ereditari – chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione) o i loro rappresentanti legali:

  • i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati dalla dichiarazione di successione

Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha le seguenti caratteristiche:

  • valore dell’eredità non superiore a 100.000 euro
  • l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Documenti da allegare

I documenti  da allegare, generalmente, alla dichiarazione di successione sono:

  • certificato di morte del De Cuius, o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
  • certificato di ultima residenza o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • visure catastali dei beni immobili, ora non più obbligatorie dopo quanto stabilito dalla risoluzione n. 11/E dell’agenzia delle Entrate, datata 13 febbraio 2013,
  • copia del testamento autenticata dal notaio (in caso di Successione testamentaria) eventuale atto di rinuncia all’eredità (art.519 C.C.);
  • prospetto dell’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale;
  • ricevuta di pagamento delle imposte di cui al punto precedente (mod. F23);
  • certificato di destinazione urbanistica, quando in Successione cadono terreni o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
  • dichiarazione dell’Istituto di Credito per conti correnti bancari se esistenti nell’asse ereditario
  • copia del contratto di mutuo e mod. 237 per inserire i mutui tra le passività, se esistenti nell’asse ereditario
  • ricevuta spese funerarie, se è dovuta imposta di successione

Come versare le imposte di successione

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare:

  • l’imposta ipotecaria
  • l’imposta catastale
  • l’imposta di bollo
  • la tassa ipotecaria
  • i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Relativamente all’imposta di successione, questa è liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

La decadenza è esclusa in caso di “lieve inadempimento”, cioè:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.

Dichiarazione presentata tramite INTERMEDIARIO ABILITATO

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