Il tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con la Sentenza del 3 dicembre 2019, n. 11105 ha decisamente escluso che il socio unico di Srls debba rispondere a titolo di responsabilità patrimoniale – in re ipsa – per la semplice “manifesta sottocapitalizzazione della società”.

Si tratta di una decisione assolutamente condivisibile perché l’ordinamento giuridico, a pena di cadere in contraddizione con sé stesso, non può da un lato concedere il modello di società a r.l., dotata di un capitale di partenza a “nummo uno“, per poi imputare di responsabilità patrimoniale il socio per inadempienze contrattuali della società. Diversamente ragionando verrebbe meno la stessa limitazione di responsabilità a favore del socio unico di srl, perlomeno fino a quando la società non si fosse dotata di risorse ritenute adeguate al tipo di attività concretamente svolta.

In mancanza di ulteriori elementi come – ad esempio – l’intenzione preordinata (dolo) del socio a rendere la società inadempiente, che per il principio generale del neminem laedere porta all’imputazione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., non è possibile addebitare al socio il danno patrimoniale derivante ai terzi contraenti con la società.

Rinviando ogni altro approfondimento alla motivazione della sentenza sopra citata, si evidenzia all’attenzione del lettore come la fattispecie trattata abbia altresì offerto al giudice meneghino l’occasione di richiamare i nuovi principi contenuti nell’art. 2086 del cod. civ., così come novellato dal recente Codice della Crisi d’impresa, come possibile fonte di responsabilità patrimoniale in caso di accertata violazione degli stessi.

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