LA FATTISPECIE

la vicenda trae origine da una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha accolto la domanda del contribuente diretta a ottenere l’annullamento dell’avviso di liquidazione notificatoli il 14 ottobre 2010. L’avviso, rettificando l’importo dell’imposta di registro calcolata e versata alla stipula dell’atto, in fatto e in diritto negava i benefici della “prima casa” riguardo ad un acquisto immobiliare avvenuto lo stesso anno.

 

LE RAGIONI DEL RICORRENTE

L’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza del giudice tributario di seconda istanza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (tariffa p.I, art. 1, nota all. D.P.R. n. 131 del 1986 ), proponeva immediato ricorso in Cassazione affermando che il beneficio in parola non spetta a chi è già proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale (Cass. n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015).

Il contribuente, di professione avvocato, nel 2007 aveva effettivamente acquistato nel comune di residenza un immobile accatastato A/2 come civile abitazione, senza, però, chiedere le agevolazioni “prima casa”: detto immobile – di fatto – venne subito adibito a proprio studio professionale.

Il contribuente si costituiva nel giudizio di legittimità con controricorso.

 

CONCLUSIONI

Il collegio osserva che costituisce ius receptum la considerazione che la normativa subordina l’applicazione del beneficio in parola all’acquisto di un’unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile “idoneo” ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell’atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato (Cass. n. 21289 del 2014).

Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come “non idonea” all’uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell’agevolazione (Cass. n. 2418 del 2003 e n. 8771 del 2000).

Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione pure chi, al momento dell’acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando ciò sia “comprovato dal successivo accatastamento in A/10” (Cass. n. 23064 del 2012, in motivazione).

Correttamente il Giudice di legittimità ha, quindi, accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando i propri orientamenti pregressi formatisi in materia; il che ha comportato che la sentenza del giudice tributario d’appello, discostatasi dai suesposti principi di diritto nel trascurare i dovuti rilievi dichiarativi e catastali, abbia dato luogo allo scrutinio ex art. 360-bis cod. proc. civ. con la cassazione dell’impugnata decisione e successivo rinvio della causa al giudice di merito, il quale dovrà riesaminare la fattispecie concreta e le fonti di prova alla luce dei principi regolativi enunciati.

 

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